| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 23/12/1996 n. 662182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti. 183. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina é ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria é ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario. 184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari cate- gorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, e successive modificazioni. 185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1997. 186. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali. 187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali é informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata; b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali; c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa; d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive; f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi; g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali; h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettaco li. 188. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49. 189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale é informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili; b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi; c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticitàcon possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti; d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie; e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato; f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi; g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f). 190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, é istituito un organismo di controllo. 191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. Esso é tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale. 192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione. 193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192. 194. É istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del te- sto unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. 195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo é determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a lire 7.200.000 0 per cento; b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento; c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento; d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento; e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento. 196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi: a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12; b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione é rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. 197. Il contributo non é comunque compensabile e non é deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente. 198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597, come sostituito dal decreto legge 5 marzo 1986 n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986 n. 121, con il quale si prevede che il versamento non é dovuto se di importo non superiore a lire 20.000. 199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo é trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed é versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non é stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.
Pagina 42/44 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|